Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE C’ENTRO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 – Denominazione, sede e origine costitutiva.
1. È costituita l’Associazione denominata “C’entro” , di seguito indicata come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale ed amministrativa presso l’Associazione Carità Clodiense in Rione Duomo n. 1006, 30015 Chioggia (Venezia) , la modifica della sede non comporta modifica statutaria
3. La costituzione dell’Associazione “C’entro” si pone come naturale evoluzione dell’esperienza maturata da alcuni soci fondatori di C’entro ed in particolare da Scuola Centrale Formazione, nella rete di partner dei progetti “Cosefamie” (2008-2011) – nel quale si sono individuate le competenze trasversali e professionali necessarie all’assistenza familiare – e “Keyfora” (2011-2013), nel quale si è strutturato il loro apprendimento e la loro certificazione.
4.L’Associazione “C’entro” riunisce varie realtà che operano a vario titolo nell’ambito dell’assistenza alle persone e che sono impegnate a sviluppare riflessioni, innovazioni e prassi di “welfare integrato sul territorio”.

Art. 2 – Finalità e modalità funzionali
1. L’Associazione nasce per supportare e agevolare l’azione di soggetti, operatori –volontari –famigliari ,che forniscono assistenza a cittadini nel soddisfacimento dei loro diversi bisogni di benessere psichico e fisico in contesti istituzionali formali e in contesti non istituzionali, indipendentemente dall’età e della loro condizione sociale ed economica.
In particolare l’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) migliorare le condizioni di azione di quanti operano nell’ambito dell’assistenza alle persone non completamente autosufficienti;
b) creare occasioni di supporto, scambio e confronto sia fra carers/operatori sia con enti che operano nel settore;
c) fornire occasione di formazione e riconoscimento di competenze ai carers/operatori;
d) raccogliere, confrontare ed approfondire le buone prassi poste in atto dai diversi enti/istituzioni e nei diversi territori al fine di elaborare, sulla scorta delle evidenze emerse dall’esperienza concreta, modelli innovativi riproponibili in altre realtà territoriali;
e)favorire l’accesso dei carers/operatori e degli associati di C’entro alla conoscenza di buone prassi adottate in altri Paesi dell’UE nell’ambito di riferimento;
f)favorire l’accesso dei carers/operatori e degli associati alla conoscenza e all’attuazione delle ultime disposizioni e opportunità in ambito comunitario;
g)facilitare l’accesso degli associati a progetti di collaborazione europei ed internazionali;
h)rappresentare in ambito regionale, nazionale e comunitario le criticità dell’operare dei carers/operatori, al fine di porre l’attenzione dei rappresentanti istituzionali e dell’opinione pubblica su quelle iniziative ed atti legislativi che possano agevolarne l’azione;
i)adoperarsi affinché vengano sviluppati e posti in atto sistemi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambiti informali, non-formali o formali non riconosciuti nello Stato in cui il carer/operatore agisce.
2. Per perseguire tali scopi, l’Associazione raggruppa enti no-profit e profit che operano nell’ambito dell’assistenza, sia direttamente che come servizi collegati (formazione, coordinamento…), avvalendosi del loro radicamento sul territorio e costruendo valore aggiunto dal confronto fra le competenze e con i diversi ruoli con i quali agiscono nell’assistenza alle persone.
3. l’Associazione si avvale, in modo concordato, delle sedi e delle risorse dei propri associati per il perseguimento delle proprie finalità
4. L’Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

Art. 3 – Attività
1. Per il perseguimento delle proprie finalità associative, fermo restando quanto riportato all’art. 4, l’Associazione può compiere ogni attività e iniziativa ritenuta necessaria o utile al loro conseguimento e compatibile con esse.
2. In particolare, l’Associazione può:
a)promuovere, partecipare, programmare, coordinare, gestire direttamente o indirettamente – a livello locale, nazionale ed internazionale – incontri, seminari, convegni, occasioni di confronto, dibattito, scambio di buone prassi e altri momenti pubblici di informazione diffusione, sensibilizzazione e formazione sui temi dell’assistenza alle persone nei loro diversi bisogni;
b)favorire, organizzare e promuovere, a favore dei propri associati e non, attività di formazione, aggiornamento e sperimentazione;
c)promuovere, condurre e partecipare direttamente o indirettamente ad attività di ricerca e analisi, con eventuali pubblicazioni, su temi inerenti le finalità dell’Associazione;
d)stabilire e sviluppare contatti, sinergie, progettazioni comuni, alleanze con altri enti nazionali, internazionali o locali che si occupino di tematiche analoghe o compatibili con quelle dell’Associazione, rappresentando in tali occasioni e le esigenze dei carers/ operatori del territorio di azione e promuovendo attività e iniziative che rispondano alle finalità e ai bisogni degli associati, dei carers/operatori anche non associati e dei loro stakeholder;
e)aderire a federazioni, comitati o associazioni di livello internazionale o nazionale, nei casi in cui l’appartenenza ai quali possa favorire il perseguimento degli scopi sociali;
f)ricercare, mantenere e strutturare relazioni con enti ed istituzioni al fine di promuovere i propri valori ed obiettivi;
g)stipulare protocolli di intesa, accordi, convenzioni o contratti con altri enti/istituzioni, allo scopo di effettuare attività inerenti l’oggetto sociale.

TITOLO II – SOCI
Art. 4 – Rapporto fra Associazione e soci
1. Gli associati condividono le finalità dell’Associazione e partecipano ad essa nei modi previsti dallo Statuto sostenendola nelle sue attività secondo le proprie possibilità. Resta salva ed indiscussa la completa autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e decisionale degli enti soci nelle proprie attività e nelle proprie strategie di gestione e sviluppo.
2. L’Associazione è presente sui territori per tramite dei propri associati che ne favoriscono il radicamento e si avvale , in modo concordato, delle loro sedi e delle loro risorse per adempiere allo scopo sociale.
3. Il principio ispiratore della relazione tra l’Associazione e i soci è la valorizzazione del territorio e dei suoi attori. In forza di ciò, l’Associazione opera prioritariamente per mezzo dei propri associati e affida, prioritariamente, parti dei progetti o delle attività in capo all’Associazione a soci aventi idonee competenze per l’attuazione degli stessi. L’affidamento avviene sempre per mezzo di una convenzione sottoscritta dalle parti.

Art. 5 – Ammissione dei soci
1. Possono diventare soci dell’Associazione:
a) tutti gli soggetti no-profit e profit che operano nell’ambito dell’assistenza alle persone nei loro diversi bisogni, indipendentemente dall’età o della particolare condizione di salute dell’assistito (così come descritto nell’art.2 “Finalità”), sia direttamente che come servizi collegati, che siano orientati a perseguire le stesse finalità dell’Associazione;
b) enti pubblici che svolgano funzioni concorrenti con quelle dell’Associazione. In nessun caso il numero dei soci pubblici potrà superare il trenta per cento (30%) del totale.
2. L’ammissione dei nuovi soci è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il soggetto o l’ente che intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, dimostrando di possedere i requisiti previsti dal presente Statuto, dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e impegnandosi ad osservarne statuto e regolamenti e di pagare ogni anno la quota sociale. Unitamente alla richiesta di adesione, l’aspirante socio deve presentare i seguenti documenti: atto istitutivo e statuto, fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, nominativo e recapiti dell’incaricato dell’ente ai rapporti con l’Associazione.
3. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
4. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci
1. L’adesione all’Associazione dà diritto e facoltà di parteciparvi attivamente e di usufruire delle iniziative, attività e servizi della stessa, secondo i modi e le forme previste dallo statuto, dai regolamenti e dagli accordi e convenzioni specifici delle varie iniziative.
2. L’associato ha il diritto di partecipare all’Assemblea con un proprio rappresentate e di esprimere in tale occasione un voto.
Gli associati possono esprimere loro candidati per le cariche associative.
3. Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 4, i soci hanno l’obbligo di:
a)osservare il presente Statuto, le disposizioni e i regolamenti adottati in esecuzione del medesimo, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b)concorrere al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività dell’Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi della stessa;
c)versare entro la data di convocazione della prima assemblea annuale l’importo della quota sociale annua;
d) adempiere puntualmente ad eventuali impegni assuntisi – come ente autonomo o tramite l’Associazione – per la realizzazione coordinata di progetti finanziati con fondi comunitari, pubblici o privati cui si è avuto accesso per tramite l’Associazione, nell’osservanza delle relative norme comunitarie, nazionali e regionali e delle convenzioni sottoscritte.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
1. Si può perde la qualifica di socio per recesso, decadenza ed esclusione.
2. Il socio può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recesso, purché non abbia in corso obblighi convenzionali con l’Associazione o con altro organismo o progetto cui l’Associazione partecipa. Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata all’Associazione; verificata l’assenza di motivi ostativi, il Consiglio Direttivo ratifica il recesso entro 60 giorni dal ricevimento della manifestazione di volontà di recesso.
3. Il socio decade dalla sua qualità per mancato pagamento della quota annuale attestata dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti.
4. Qualunque socio può essere escluso con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
a) per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto o dei regolamenti;
b) per gravi inadempienze agli obblighi sociali;
c) per gravi inadempienze agli obblighi assunti nelle convenzioni con l’Associazione o con enti terzi ai fini dell’attuazione di progetti, programmi o altre attività cui si è avuto accesso per tramite dell’Associazione;
d) ove danneggi moralmente e/o materialmente l’Associazione o la sua immagine.

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 8 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a)Assemblea dei soci,
b)Consiglio Direttivo,
c)Presidente,
d)Revisore contabile
Hanno durata triennale e sono assistiti nel loro funzionamento dalla Segreteria dell’Associazione se nominata dal Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

CAPO I – ASSEMBLEA
Art. 9 – Composizione e compiti dell’Assemblea
1. L’Assemblea è composta da un rappresentante di ciascuno degli aderenti all’Associazione.
2. È ammessa la possibilità di delega ad altro associato, attestata da dichiarazione scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.
3.L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
4. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre e per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile, salvo deroghe consentite dalla legge.
5. È compito dell’Assemblea:
a)eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore contabile
b)delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e verificare l’operato del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine alla loro realizzazione;
c)approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
d)stabilire la quota associativa annuale;
e)deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione;
f)deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
g)approvare i regolamenti interni e la loro modifica;
h)deliberare l’adesione a carattere permanente, ad associazioni, consorzi, società ed organismi in genere che abbiano scopi similari a quelli dell’Associazione, nominando i propri rappresentanti in seno ai medesimi;
i)deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 18.

Art. 10 – Convocazione e costituzione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno la metà più uno dei consiglieri.
2. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, a ciascuno dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve indicare luogo, giorno e ora fissati per la prima e per la seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
3. Per comprovati motivi di necessità e urgenza, il termine di avviso di convocazione potrà essere ridotto a giorni 5.
4. L’Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vicepresidente vicario; viene redatto il verbale dei lavori dal segretario nominato ad inizio Assemblea su proposta del Presidente o del vicario. Il verbale è sottoscritto da chi ha presieduto l’Assemblea e dal segretario.
6. È compito della segreteria dell’Associazione far pervenire a ogni associato, anche tramite fax o posta elettronica, copia del verbale dell’Assemblea entro trenta giorni dallo svolgimento della stessa.

Art. 11 – Validità sedute, votazioni e deliberazioni dell’Assemblea
1.L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con una presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci rappresentati anche per delega.

2. Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci prima dell’inizio della seduta dell’Assemblea medesima e in regola con il pagamento della quota associativa
3. Ad ogni associato spetta un voto. Oltre al proprio, è possibile esprimere al massimo un voto per delega di altro socio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone
5. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche al presente statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei soci presenti o rappresentati; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove eletti dall’Assemblea fra i soci. Tra essi è compreso il Presidente. L’Assemblea, prima della votazione per la nomina dei consiglieri, decide, a maggioranza dei presenti, il numero dei componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzione vicaria.
3. I membri del Consiglio sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi.
4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate connesse allo svolgimento del proprio ruolo.
5. Il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza dei 2/3 dei membri la decadenza per incompatibilità, inadempienza, indegnità dei propri membri e/o del Presidente, necessitando, in quest’ultimo caso, della ratifica dell’Assemblea.
6. Nei casi di decadenza ai sensi del precedente comma 5, l’interessato ha diritto di essere sentito dal Consiglio Direttivo prima della decisione e comunque non può partecipare alla discussione ed alla relativa deliberazione.
7. In caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, l’Assemblea provvede alla prima riunione utile ad eleggere il nuovo componente, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del consiglio stesso

Art. 13 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non riservati dallo Statuto all’Assemblea, che esercita secondo gli indirizzi stabiliti da quest’ultima.
2. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
a)curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea nelle forme, nei modi e nei tempi previsti e necessari;
b)approvare il verbale della seduta precedente.
c)deliberare in ordine all’ammissione dei nuovi soci secondo quanto previsto dall’Art. 5;
d)ratificare recesso e decadenza di soci, secondo quanto previsto dall’Art. 7, commi 2 e 3;
e)proporre l’esclusione di soci all’Assemblea, secondo quanto previsto dall’Art. 7, comma 4;
f)curare le trascrizioni nel Libro Soci delle azioni di cui ai precedenti punti c, d;
g)nominare la Segreteria dell’Associazione;
h)vigilare sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
i) redigere le proposte di bilancio, le relazioni annuali e le proposte per la destinazione dei risultati dell’esercizio da sottoporre a successiva approvazione dell’Assemblea.;
j)approvare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
k)determinare l’importo delle quote associative annuali o i contributi straordinari da parte dei soci, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
l)autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione;
m)approvare linee di indirizzo, generali e/o particolari, per progetti e programmi dell’Associazione e disporne l’esecuzione conformemente agli Art. 2 e Art. 3;
n)deliberare l’adesione o la partecipazione ad associazioni temporanee, consorzi o ad altre forme organizzative similari finalizzate alla partecipazione a gare e concorsi di progettazione e/o all’esecuzione di progetti e programmi coerenti con gli Art. 2 e Art. 3, nominando i propri rappresentanti in seno alle medesime e concedendo le garanzie che si rendessero necessarie per il funzionamento;
o)deliberare su tutte le altre materie che non siano di competenza dell’Assemblea;
p)delegare, su proposta del Presidente, parte delle proprie attribuzioni ad alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega con apposito provvedimento scritto il quale identifica natura delle attribuzioni e poteri, modalità di esercizio e durata degli stessi.

Art. 14 – Convocazione, e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni quattro mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
2. Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza dei consiglieri
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, almeno 2 giorni prima dell’adunanza.
4. La convocazioni del Consiglio Direttivo è fatta mediante lettera, contenente l’indicazione di luogo, orario e ordine del giorno, spedita anche a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica a ciascuno dei consiglieri.
5. In ogni caso, le sedute sono valide senza l’espletamento preventivo delle descritte procedure di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione e dei suoi lavori viene redatto verbale dal segretario incaricato a inizio seduta. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta oltre che dal segretario.
2. È compito della segreteria far pervenire a ogni consigliere, anche tramite fax o posta elettronica, copia del verbale della riunione entro 30 giorni dallo svolgimento della stessa.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati personalmente consiglieri o soci, oppure loro parenti; in tali casi, i consiglieri direttamente interessati nella decisione, per sé stessi o per propri parenti fino al quarto grado, sono esclusi dal voto.
4. A parità di voti, nelle votazioni palesi, è approvata la proposta che ha ottenuto il voto del Presidente; nelle segrete, la parità comporta la bocciatura della proposta.
5. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della competenza di esperti che partecipano alle sedute con funzioni consultive.

CAPO III – PRESIDENTE
Art. 16 – Presidente
1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto con voto segreto dall’Assemblea fra i candidati propostisi a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto. Dopo due votazioni consecutive nelle quali nessun candidato abbia ottenuto il numero sufficiente di voti per l’elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
3. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base degli indirizzi dati dall’Assemblea e dalle direttive del Consiglio Direttivo e comunque sempre conformemente a quanto previsto agli Art. 2 e Art. 3, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
4. Il Presidente cura i rapporti esterni dell’Associazione. È autorizzato a riscuotere da amministrazioni pubbliche e da privati pagamenti di ogni natura a vario titolo rilasciandone quietanza liberatoria. Può firmare e girare cambiali, assegni e vaglia cambiari, disporre prelevamenti da conto corrente di corrispondenza anche mediante assegni bancari, all’ordine proprio e di terzi, nonché procedere agli ordini di pagamento.
5. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
6. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il vice Presidente vicario assume tutte le funzioni.
7. In caso l’impedimento del Presidente abbia natura permanente, o in caso di decadenza, il vice Presidente vicario convoca l’assemblea per eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione che rimane in carica per il tempo residuo del mandato.

CAPO IV – REVISORE CONTABILE
Art. 17 – Nomina e compiti
1. Il Revisore contabile è eletto dall’Assemblea.
2. Il Revisore contabile ha il compito di verificare la regolarità dei conti e di darne conto all’Assemblea.

TITOLO IV –ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO
Art. 18 – Esercizio sociale
1. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione sono annuali e l’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 19 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) quote sociali annuali;
b) eventuali versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiscono a qualunque titolo all’associazione;
c) eventuali erogazioni liberali;
d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
f)introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.
3. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori i quali possono essere di qualsiasi entità, e vanno intesi sempre a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione e trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
5. In ogni caso, è vietata la distribuzione anche indiretta dei proventi agli associati.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione
1. Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato ad altro Ente o Associazione avente analoghe finalità secondo le norme di legge.

Art. 21- Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative.

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